tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso dell'intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi
e fumogeni, tanto da costringere l'Arbitro a ritardare l'inizio del secondo tempo di circa
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