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UDINE, ITALY - JANUARY 20: Mike Maignan of AC Milan interacts with Stefano Pioli, Head Coach of AC Milan, during the Serie A TIM match between Udinese Calcio and AC Milan at Dacia Arena on January 20, 2024 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Un turno a porte chiuse all'Udinese che giocherà la gara contro il Monza sabato 3 febbraio senza il suo pubblico. Lo ha deciso il Giudice Sportivo dopo i cori razzisti rivolti a Mike Maignan portiere del Milan. Il Giudice ha scelto la sanzione minima per il “comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili che fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)”. Di seguito il comunicato.
“Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti; Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte); Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS)”.
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