S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e, comunque, non impedito l’indebito accesso - vietato dall'art. 9, comma 2, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva - e la presenza nel recinto di gioco del sig. Luciano Moggi, soggetto radiato dall’ordinamento federale, prima dell’inizio della gara Napoli-Juventus del 14/01/2023, valevole per il Campionato Primavera 1 e disputata presso lo stadio “Arena G. Piccolo”, nel centro sportivo sito in Cercola (NA);
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti".
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