S.S.C. NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matteo POLITANO;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Matteo POLITANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Matteo POLITANO e di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.
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