Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
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