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UFFICIALE – Giudice Sportivo, multa di 10.000 euro alla Lazio per cori discriminatori

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Le decisioni relative al quinto turno

Enrico Esposito

Il Giudice Sportivo ha comunicato pochi minuti fa le decisioni relative all'ultimo turno di Serie A che hanno visto la vittoria del Napoli in casa della Lazio. Per gli uomini di Spalletti è arrivata una vittoria fondamentale.

10.000 euro alla Lazio per cori discriminatori

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Di seguito il comunicato ufficiale delle decisioni del Giudice Sportivo riportato dal sito della Lega A:

"B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

N. 14

SERIE A TIM

Gare del 3-4-5 settembre 2022 - Quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. SALERNITANA - Soc. EMPOLI

Il Giudice sportivo,

in ordine alla segnalazione di un collaboratore della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un collaboratore della Soc. Empoli, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto collaboratore della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cremonese, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Salernitana e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CATALDI Danilo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, nell'androne antistante gli spogliatoi, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un'espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".