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Giudice Sportivo, il testo della sentenza: “Inammissibile il reclamo del Napoli”

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l termine di un dibattito durato più di una settimana, è arrivata la sentenza che riguarda la gara non giocata tra Juventus e Napoli. Il Giudice Sportivo ha deciso per il 3-0 e per il punto di penalizzazione verso la squadra campana, ritenuta...

Mattia Fele

l termine di un dibattito durato più di una settimana, è arrivata la sentenza che riguarda la gara non giocata tra Juventus e Napoli. Il Giudice Sportivo ha deciso per il 3-0 e per il punto di penalizzazione verso la squadra campana, ritenuta non costretta a restare in isolamento dall’ASL di Napoli. Inoltre, nel lungo testo della sentenza si legge che il Giudice Sportivo può occuparsi semplicemente della questione sul lato sportivo, non essendo chiamato a valutare la liceità o meno dell’azione di un’azienda sanitaria locale. Non sono state dunque valutate come motivazioni di forza maggiore le indicazioni di un’ente territoriale e statale, di importanza superiore rispetto al protocollo individuato come salvacondotto dalla Lega-Figc-Cts. Resta sempre lo stesso il concetto: bastava un po’ di buon senso. Ecco stralci del testo della sentenza.

La sentenza del Giudice Sportivo

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Innanzitutto la premessa:

"Questo giudice è chiamato esclusivamente a valutare in termini sportivi la eventuale sussistenza di cause di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in Torino della soc. Napoli. E' pertanto preclusa ogni valutazione sulla legittimità di altri provvedimenti” (quelli dell'ASL, ndr). "Ancora è attiva l'indagine della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC”. 

Poi, gli eventi

"Il 2 ottobre veniva comunicato in maniera chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto l’Azienda non ha alcuna competenza”. Subito dopo ecco le "ulteriori richieste di chiarimenti da parte della Soc. Napoli, in cui si pone il problema della sostenibilità della trasferta a Torino". La posizione iniziale dell'ASL viene giudicata dal comunicato non "incompatibile con l’applicazione del protocollo. Soltanto alle 14.13 del 4 ottobre, cioè il giorno della gara, l’Asl indica non sussistenti le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”.

Forza maggiore? NO

Continua il Giudice Sportivo: “i primi segnali che giungevano dalle Autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione dl Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta”. In particolare, “emerge un quadro di chiarimenti (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall’ordinamento generale”, con indicazioni più o meno prescritte, almeno inizialmente compatibile con l’applicazione del protocollo FIGC”.  Dopodiché, dopo le 14.13 del 4/10/20, “la prestazione sportiva del Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile”.

In parole povere, il divieto dell'ASL sarebbe giunto in un momento in cui il Napoli era comunque impossibilitato a prendere parte alla trasferta. Infine, per giustificare la sentenza finale, si legge che: "il reclamo del Napoli è inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate”