Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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