considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo
tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere
inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PINAMONTI Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PARISI Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
TERRACCIANO Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara;
già diffidato (Quinta sanzione).
VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
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