Ammenda di € 7000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria.
Ammenda di € 4000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
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