Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di
giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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