Applicato l'articolo 27
—"La Fifa, però, ha applicato l’articolo 27 del codice disciplinare che stabilisce che “l’organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di un provvedimento disciplinare. Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un’altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova – si legge, infatti, ancora nel regolamento -, la sospensione sarà revocata dall’organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione”.
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