La pronuncia del giudice sportivo – “Parliamo di una vicenda molto complessa, dove gli elementi probatori a disposizione non hanno permesso di fare chiarezza e per la quale secondo il giudice sportivo non si è raggiunto il livello minimo di ragionevole certezza. Il giudice sportivo ha evidenziato come nei casi di condotta discriminatoria, che riguardano il colore della pelle, razza e religione, per i quali si richiede che vengano applicate con la massima severità le norme del codice di giustizia sportiva è necessario che ci sia un minimo di elementi probatori o che comunque emergano indizi gravi, precisi e concordanti proprio al fine di raggiungere la ragionevole certezza. Pur riconoscendo la buona fede del calciatore del Napoli, lo stesso giudice afferma che non c’è stato un riscontro probatorio esterno, che potesse essere un audio, un video o una testimonianza, per tali motivi è maturata tale pronuncia”.
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