La sentenza accoglie l’azione promossa da ESLC “poiché l’azione delle convenute non era diretta unicamente a evitare lo sviluppo di un determinato progetto, ma a evitare l’implementazione di un terzo concorrente e la modifica del sistema monopolistico dell’organizzazione delle competizioni, dato che è stata mantenuta la stessa difesa per tutto il procedimento anche quando il progetto della Superlega è decaduto o almeno si è accettato che non si svilupperà nei termini inizialmente proposti, il che denota che gli atti iniziali erano connessi all’opposizione alla modifica del sistema di autorizzazione delle competizioni da parte di terzi concorrenti. Dato che la Superlega nei termini inizialmente proposti nella domanda, cioè secondo il progetto iniziale che è stato abbandonato e già scartato dalle stesse promotrici, le richieste relative a ciò devono anch’esse decadere. Non è possibile imporre una proibizione o restrizione in astratto; cioè, imporre una proibizione futura a qualsiasi altro progetto o modifica di quello già presentato.
Accettare il contrario significherebbe accettare una sorta di proibizione o blindatura di qualsiasi progetto di competizione calcistica presentato dalle richiedenti, il che non è accettabile. Spetterà ai partecipanti modificarlo e adattarlo successivamente. Ciò non implica che sia oggetto del procedimento l’autorizzazione di qualsiasi competizione, ma stabilire le basi per incanalare un sistema di libera concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche. Questa risoluzione non è ancora definitiva e contro di essa è possibile presentare il corrispondente ricorso di appello alla Sezione 28 della Corte Provinciale di Madrid, organo competente in materia commerciale”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA