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Sentenza al microscopio – Napoli trattato peggio della Juve di Calciopoli! Combutta con l’ASL per frodare il calcio?

Sentenza al microscopio – Napoli trattato peggio della Juve di Calciopoli! Combutta con l’ASL per frodare il calcio?

Il giudice scrive "alibi" tra virgolette e utilizza un frasario volutamente allusivo, mai esplicito. Teme che l'ASL possa fare causa? Si assuma invece, Sandulli, la responsabilità delle proprie decisioni senza mezze misure terminologiche

Giovanni Ibello

La Corte d'Appello federale si scaglia ancora contro il Napoli. Ma si può davvero definire giustizia questa? Quello che si legge nella sentenza del Giudice ha davvero dell'incredibile; vi riportiamo uno stralcio della decisione adottata da Sandulli: "Il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non risulta essere stato rispettato nel caso di specie dalla società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista al disputa dell'incontro di calcio Juventus-Napoli risulta, come come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un "alibi" per non giocare quella partita".

Le parole sono importanti... ma anche la punteggiatura!

Procediamo per gradi. La prima cosa che ci sentiamo di dire, tanto per citare il genio di Nanni Moretti, è che le parole sono importanti, è vero... ma anche la punteggiatura può assumere decisive sfumature di significato. Il giudice scrive "alibi" tra virgolette e utilizza un frasario volutamente allusivo, mai esplicito. La ragione, secondo il parere di chi scrive, è una sola: la Corte ha deciso il caso in assenza di prove - contravvenendo quindi ai principi del nostro ordinamento giuridico - e solo sulla base di una presunzione di colpevolezza. Sandulli, infatti, desume dal comportamento della SSC Napoli la volontà di preordinarsi un inademipimento. In altre parole, punisce quelle che - secondo Giudici e media nazionali - sono state le intenzioni di De Laurentiis, che per la giustizia sportiva è il regista occulto di una vera e propria farsa (a proposito, violata gravemente anche l'immagine del numero uno del club partenopeo). La sentenza è priva di ragioni giuridiche a sostegno della tesi federale, ed è colma, invece, di strafalcioni e terminologie "sibilline": parole che lasciano intendere, senza mai dirlo apertamente (onde fugare il rischio di una denuncia per calunnia da parte del Napoli e dell'autorità sanitaria), che il Napoli - coadiuvato (?) dall'Asl territoriale - aveva già deciso di bypassare la partita dell'Allianz Stadium.

A gamba tesa anche sulla Regione Campania!

Prendiamo in esame un altro stralcio della decisione adottata da Sandulli: "La Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che, in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro". Il passaggio evidenziato in grassetto, fa riferimento a un elemento inedito. Nel corpo della sentenza si rileva un "più o meno" esplicito endorsement del giudice a tutti quei media nazionali che in queste settimane hanno tuonato in merito alla presunta amicizia tra il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e De Laurentiis, come a dire che l'inopinato coinvolgimento della Giunta regionale è quantomeno "sibillino". Passaggio, questo, da non sottovalutare poiché sempre implicitamente, lascia intendere una certa sensibilità della Corte alle pressioni degli organi di informazione.

Napoli, Regione e ASL possono davvero tutelare la propria immagine in tribunale?

La domanda che ci poniamo è la seguente: la Corte di Appello federale può davvero scongiurare un intervento, a tutela della propria immagine, del Napoli... ma soprattutto della Regione e dell'autorità sanitaria locale (che ricordiamo, rappresentano organi dello Stato)? Prima di rispondere, ripercorriamo il ragionamento di Sandulli. La tesi del giudice allude, dunque, a una preordinata volontà di non partire, ancor prima della decisione della pubblica autorità. In altre parole, la Corte sostiene che il Napoli ha preso contatti con l'Asl e avrebbe fatto pressioni alla stessa per ottenere l'agognato stop. Cosa dice la legge in proposito? Rispolveriamo i principi generali del diritto. Ammesso e non concesso che il Napoli si sia "preordinato a non adempiere a una prestazione dovuta" (partire per Torino), questo comportamento non rileva assolutamente ai fini della "forza maggiore". La sussistenza della forza maggiore (quale può essere ad esempio un terremoto o uno tsunami, tanto per fare un esempio paradossale) non necessita di un comportamento accomodante, non si cura dell'etica del singolo soggetto, ma è una circostanza esterna e totalmente ingovernabile (come dice peraltro il sintagma "forza maggiore"). Il Giudice di Appello ha invece fatto riferimento a un principio di diritto penale, la così detta "actio libera in causa", un fenomeno che si verifica allorquando taluno si pone in stato di incoscienza al fine di commettere un reato o di procurarsi una scusante. In tal caso viene applicata la pena sebbene chi abbia commesso il fatto era in stato di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento della condotta. Questo principio tra l'altro, come è stato evidenziato anche dal Giudice Picardi, è stato implicitamente richiamato dalla sentenza di Sandulli. Ma è un principio della dottrina penalistica e presuppone la commissione di una frode sportiva! Sandulli, in un certo senso, sostiene che il Napoli sfrutta il provvedimento della (connivente?) pubblica autorità proprio come un assassino che vuole essere dichiarato incapace di intendere e di volere per temporanea infermità mentale e assume così alcool o droga prima di compiere il delitto desiderato.

Lo strafalcione definitivo

Il Giudice quindi ha applicato un istituto diverso che ha natura soggettiva (actio libera in causa, che - si ricorda - rileva penalmente) e lo considera applicabile anche a un fatto che ha natura evidentemente oggettiva, vale a dire la sussistenza della forza maggiore. Evento che - guarda caso -  non è mai stato contestato nella sentenza! Questo vuol dire che se siamo in presenza di una causa di forza maggiore la volontà del Napoli di partire o meno non ha alcuna rilevanza giuridica (e dunque non va punita), a meno che tu, Giudice, non dimostri che Napoli e ASL fossero in combutta per frodare il calcio italiano! Ogni sentenza deve essere pronunciata sulla base di evidenze scientifiche e non su presunzioni di colpevolezza. Fatto salvo questo principio - che è alla base della nostro sistema giudiziario e certamente non sarà sfuggito a Sandulli - bisogna intendere, a un'imparziale lettura delle carte e a ragion di logica e di diritto, che per decidere in questo modo, il giudice abbia ravvisato un'implicita combine tra Napoli e autorità sanitaria. Farebbe bene quindi, l'ASL (così come la Regione Campania), avendone pienamente diritto, a intervenire in giudizio e tutelare la sua immagine, non solo in nome proprio, ma in nome di tutto il popolo italiano che fa legittimamente affidamento sulla lealtà e sulla buona fede delle pubbliche istituzioni.

Come può un magistrato sportivo mettere in dubbio l'imparzialità di un soggetto di diritto pubblico?

In buona sostanza, al di là di ogni principio giuridico, proviamo a semplificare: anche solo per una questione di pura logica... se il Giudice (pur riconoscendo la forza maggiore) sanziona e umilia il Napoli per aver, a suo dire, provocato l'intervento dell'ASL, riconosce implicitamente la connivenza della pubblica autorità. E questo è un fatto gravissimo! Come può un magistrato sportivo mettere in dubbio (e fondare su questo dubbio la sua decisione!) l'imparzialità e la terzietà dell'intervento di un soggetto di diritto pubblico? Il giudice lo ha fatto e, a nostro sommesso avviso, dovrebbe risponderne.