E' stata appena pubblicata la tanto attesa ordinanza della regione Campania sul coprifuoco che bloccherà, o almeno tenterà di stoppare per un minimo il contagio nell'area campana. Il Presidente della Regione VincenzoDeLuca ha preso spunto da ciò che aveva fatto da prima il presidente della regione Lombardia.
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UFFICIALE – Campania, da domani coprifuoco alle 23: in vigore sino al 13 novembre
E’ stata appena pubblicata la tanto attesa ordinanza della regione Campania sul coprifuoco che bloccherà, o almeno tenterà di stoppare per un minimo il contagio nell’area campana. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha preso...
L'ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA
Di seguito la parte saliente dell'ordinanza che riguarda il coprifuoco e il blocco della mobilità: "1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020
e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:
a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle
attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o
residenza entro le ore 23,30;
b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al
proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
GLI SPOSTAMENTI TRA PROVINCE
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di
domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove
necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o
d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe
sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad
esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi)
attestante il motivo autocertificato.
3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".
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